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Aiello. AdP propone una mozione per le determinazioni dei dirigenti da pubblicare integralmente online


Il Quotidiano del 22.01.2013
AIELLO CALABRO – Sul tema della trasparenza, l’opposizione di Alleanza di Progresso ha inviato al sindaco ed al segretario comunale una mozione da discutere nella prossima seduta dell’Assise Civica.
L’oggetto del documento, firmato dai consiglieri Bruni, Naccarato e Bossio è la richiesta di pubblicazione integrale delle determinazioni all’Albo pretorio on-line.
Già qualche settimana fa, su queste colonne, avevamo segnalato le diverse manchevolezze del sito web, sottoposto al giudizio della Bussola della Trasparenza, una funzionalità del sistema Magellano (promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), che verifica se un sito rispetta le linee guida governative. Oltre ai pochi indicatori soddisfatti, avevamo registrato che l’albo online non è costantemente e puntualmente aggiornato; vengono pubblicate le delibere, ma in ritardo, e mai in maniera integrale le determinazioni dirigenziali.
Nella proposta di mozione, AdP premette tutti i riferimenti normativi, citando in particolare il Codice dell’amministrazione digitale, in vigore dal 19.12.2012.
«Nel nostro Comune – si legge in un passaggio - la pubblicazione delle determinazioni avviene mediante affissione all’Albo pretorio murale mentre all’albo on-line la pubblicazione è soltanto parziale, infatti viene inserito soltanto il numero e l’oggetto dell’atto e non anche l’atto stesso così come avviene per le Delibere di Consiglio e di Giunta».
Nel prosieguo, vengono ricordati gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, prescritti dalla Legge 69/2009; ed una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 1370 del 15 marzo 2006) in cui si conclude che «il disposto dell’art. 124 c. 1 del T.U.E.L. – riporta AdP - riguarda anche le determinazioni dei dirigenti o responsabili di servizio».
Per quanto evidenziato, la chiusa della mozione chiede l’impegno della Giunta comunale «a sanare tale evidente ed incomprensibile mancanza, rendendo quanto prima accessibili on-line, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 2 e 9 del  Codice dell’Amministrazione digitale, tutte le determinazioni, ordinanze, decreti ed avvisi in versione integrale».

Commenti

  1. Amministrazione aperta - art. 18 della Legge n. 134/2012
    A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione o da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    Vedi: http://www.eradellatrasparenza.it/

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